A tutti i Presidenti delle ASD/SSD affiliate
Roma, 24 novembre 2023
Prot. PF/rs 0203/2023
OGGETTO: Adeguamento statuti ASD/SSD – Riforma dello Sport.
Illustri Presidenti,
ricordo che entro il prossimo 31 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 6-12 del D.lgs. 28 febbraio
2021 n. 36, tutte le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dovranno adeguare i propri statuti.
In particolare, a seguito dell’entrata in vigore della citata normativa, gli statuti dovranno necessariamente prevedere:
Ovviamente, nell’ipotesi in cui lo statuto contenga già alcune delle (o tutte le) previsioni disposte
dalla Riforma dello Sport queste non dovranno essere adeguate. Non è pertanto necessario adottare un nuovo e diverso statuto, essendo sufficiente modificare soltanto quelle previsioni non in linea con la nuova normativa
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali della modifica statutaria, ricordo che:
(i) è necessario convocare un’assemblea straordinaria dei soci mettendo all’ordine del giorno “adeguamento statutario ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 36/2021”;
(ii) si deve redigere il verbale di assemblea straordinaria con evidenza dell’approvazione, da parte dei soci, delle proposte modifiche statutarie;
(iii) il nuovo testo statutario, approvato dall’assemblea dei soci, dovrà essere depositato e registrato presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro in misura fissa (€ 200) solo se adottate entro il 31 dicembre 2023.
Le associazioni non riconosciute potranno adottare la forma della scrittura privata autenticata o registrata presso l’Agenzia delle Entrate mentre, le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, le cooperative e le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica, dovranno necessariamente rivolgersi ad un notaio per la stesura del verbale di assemblea straordinaria.
Infine, ricordo che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 quater dell’art. 7 del D. Lgs 36/2021 la mancata conformità dello Statuto ai criteri di cui al primo comma dell’art. 7 del predetto D. Lgs. 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche e, per quanti vi risultino già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Avv. Roberto Santucci
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