A tutti i Presidenti delle ASD/SSD affiliate alla F.I.T.D.S.
A tutti i tesserati iscritti alla F.I.T.D.S.
= Loro Sedi =
Roma, 7 luglio 2023
Prot. PF/rs 091/2023
OGGETTO: Informativa – Riforma dello Sport
Il 1° luglio sono entrate in vigore le disposizioni del D.Lgs. 36/21 ed in particolare il Titolo V del decreto che riforma le norme relative alle prestazioni svolte in ambito sportivo.
L’attuale testo del decreto potrebbe, però, essere modificato nel corso del mese di luglio a seguito di alcune modifiche previste dal Decreto correttivo esaminato dal Consiglio dei Ministri il 31 maggio scorso e attualmente sottoposto all’esame delle Commissioni Parlamentari.
Le eventuali modifiche, qualora approvate, saranno comunicate a cura della Federazione agli enti sportivi affiliati (ASD e SSD) e ai tesserati al fine di consentire agli stessi un tempestivo adeguamento alla norma.
Le novità introdotte dal D.Lgs.36/21 da applicare a decorrere dal 1° luglio 2023 sono le seguenti:
LAVORATORI SPORTIVI
Sono definiti Lavoratori Sportivi:
• Atleti
• Allenatori,
• Istruttore
• Direttore Tecnico
• Preparatore Atletico
• Direttore di gara
• Ogni tesserato che svolga verso corrispettivo una mansione necessaria per lo svolgimento di attività sportiva sulla base dei regolamenti di FSN, DSA, EPS.
Le mansioni previste dalla Federazione saranno inserite in apposito link al fine di fornire una corretta indicazione.
Appare opportuno precisare, però, che figure come custodi impianti sportivi, giardinieri e altre figure che non rientrano specificamente tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva dovranno essere oggetto di normali rapporti di lavoro (autonomo o subordinato) previsti dalle norme vigenti e non potranno usufruire delle agevolazioni previste per il “Lavoro Sportivo”
COMPENSI
Dal 1° luglio l’art. 67, primo comma, lettera m) del TUIR (redditi diversi) è abrogato per la parte relativa allo sport dilettantistico.
Da tale data i compensi non potranno più essere considerati redditi diversi, ma solo redditi da lavoro (subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa) a prescindere dall’importo corrisposto.
Pertanto, sarà necessario stipulare appositi contratti o lettere di incarico con i collaboratori/lavoratori applicando le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla norma.
NESSUN COMPENSO O INDENNITA FORFETTARIA DAL 1° LUGLIO POTRA’ ESSERE EROGATO QUALE “COMPENSO SPORTIVO” ai sensi dell’art. 67, co.1, lett.m, del tuir.
TIPOLOGIA DI RAPPORTI NELL’AMBITO DEL LAVORO SPORTIVO
Il rapporto di lavoro sportivo (vedi elenco previsto sopra) potrà essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Per il rapporto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, è stata prevista una presunzione semplice qualora la prestazione non superi le 18 ore settimanali esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive.
SOGLIE ESENZIONE
Per tutte le forma di rapporto di lavoro sportivo (subordinato o autonomo) sono previste le seguenti soglie di esenzione:
Ai fini previdenziale – euro 5.000
Ai fini fiscali – euro 15.000
Al fine di determinare il raggiungimento della soglia dei 15.000 euro è necessario considerare
anche i compensi corrisposti fino al 30.06.2023.
ALIQUOTE PREVIDENZIALI
Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono previste le seguenti aliquote:
• 24% qualora il collaboratore sia iscritto ad altra forma previdenziale
• 25% qualora il collaboratore non sia iscritto ad altra forma previdenziale
Le aliquote si applicheranno sul 50% dell’imponibile previdenziale fino al 31.12.2027.
ALIQUOTE INAIL
I lavoratori subordinati e i collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti all’INAIL.
Alla data di entrata in vigore della norma è in corso la valutazione dell’INAIL per la
determinazione delle aliquote in base alle discipline sportive praticate.
SICUREZZA SUL LAVORO
Tutte le ASD e SSD che sottoscriveranno contratti di lavoro con i propri collaboratori
dovranno adottare le misure previste per la sicurezza sul lavoro (DVR, nomina medico, etc.).
Anche i gestori di impianti sportivi dovranno avere il DVR e osservare tutte le prescrizioni in
materia.
VOLONTARI
La norma effettua inoltre una netta distinzione tra lavoratori e volontari.
I volontari potranno svolgere la prestazione a titolo puramente gratuito e potranno ricevere
solo rimborsi spese documentati.
Le ASD e SSD qualora si avvalessero di volontari, dovranno obbligatoriamente stipulare apposita polizza di responsabilità civile per assicurare i volontari dai danni che potrebbero arrecare a terzi nello svolgimento delle proprie attività volontaristiche.
Le prestazioni dei volontari sono incompatibili con ogni altro rapporto di lavoro retribuito (subordinato o autonomo) con l’ente per cui svolge la propria attività di volontario.
DIPENDENTI PUBBLICI
Dal 1° luglio decadono tutte le autorizzazioni per svolgere incarichi remunerati, già concesse
dalle Amministrazioni di Competenza.
Per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (compresi i soggetti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e Civili) è prevista una diversa procedura a seconda se la prestazione è svolta in forma volontaria o remunerata.
Prestazione Volontaria
In caso di prestazione svolta in modo volontario è necessaria la semplice comunicazione alla
propria amministrazione da parte del collaboratore volontario.
Prestazione remunerata
Qualora la prestazione sia remunerata, rientrerà nell’ambito del lavoro sportivo.
In questo caso è richiesto il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione
di appartenenza.
Ai fini della stipula del contratto il presidente dell’asd/ssd dovrà accertarsi che l’autorizzazione
sia stata concessa.
ARBITRI, DIRETTORI DI GARA, SOGGETTI PREPOSTI ALLA RILEVAZIONE
DI TEMPI E DISTANZE.
Per tali figure sono previste le medesime disposizioni dei lavoratori sportivi o volontari.
Il Decreto correttivo prevede specifiche disposizioni che saranno comunicate a seguito
dell’approvazione definitiva.
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER I RAPPORTI DI LAVORO
I rapporti di collaborazione possono essere comunicati dalla singola ASD/SSD attraverso la
propria area riservata del registro delle associazioni sportive dilettantistiche (Registro tenuto dal
Dipartimento dello Sport).
Dal 1° luglio è stata attivata la funzione e si invitano le ASD/SSD a prenderne visione.
In ogni caso per gli adempimenti il decreto correttivo prevede una soglia di tolleranza, per cui,
fermo restando la necessità di stipulare apposito contratto a decorrere dal 1° luglio, per le
comunicazioni sarà possibile usufruire di un periodo di tolleranza.
PREMI
Qualsiasi premio corrisposto per i risultati ottenuti in occasione di manifestazioni sportive è
assoggettato alla ritenuta a titolo di imposta del 20% che dovrà essere versata a cura del soggetto
erogante.
PRINCIPIO DI CASSA
Sia per i compensi sia per i premi vale il principio di cassa ai fini del relativo trattamento fiscale,
ovvero bisogna verificare la data effettiva del pagamento e non la data in cui è maturato il diritto
a percepire il compenso o il premio
MODULISTICA
La pregressa modulistica relativa alle Indennità/Compensi e Rimborsi spese è superata e non
è più utilizzabile.
La Federazione provvederà ad aggiornare la modulistica ed a darne successiva comunicazione
REGISTRO NAZIONALE
Sono operative le semplificazioni per le ASD/SSD con l’utilizzo del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport con il quale le ASD/SSD possono assolvere autonomamente alle comunicazioni obbligatorie al Centro dell’impiego, invio degli Uniemens all’Inps ed emissione del cedolino paga (per i lavoratori sportivi, escluse le prestazioni amministrativo-gestionali, che percepiscono compensi superiori alla soglia di euro
15.000).
Mi riservo di darVi ulteriori aggiornamenti non appena il quadro normativo risulterà
maggiormente definito.
Cordiali saluti.
D V C
Il Presidente
Avv. Roberto Santucci
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